{"id":88,"date":"2016-09-27T07:46:45","date_gmt":"2016-09-27T06:46:45","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiocerellochesini.it\/web\/?p=88"},"modified":"2020-05-11T07:58:51","modified_gmt":"2020-05-11T06:58:51","slug":"mediazione-non-ha-luogo-senza-la-presenza-delle-parti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiocerellochesini.it\/web\/mediazione-non-ha-luogo-senza-la-presenza-delle-parti\/","title":{"rendered":"Mediazione: non ha luogo senza la presenza delle parti"},"content":{"rendered":"<p class=\"paragrafo@4\">Non \u00e8 sufficiente la presenza dell&#8217;avvocato per la mediazione, obbligatoria per il contenzioso a livello di condominio, devono infatti presenziare anche le parti personalmente,\u00a0 come stabilito dal Tribunale di Modena con ordinanza del 2 maggio 2016.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Qualora una delle parti (o entrambe) decidessero di non partecipare agli incontri, si darebbe luogo ad un altro iter per soluzione dei conflitti, che pu\u00f2 s\u00ec, raggiungere il fine preposto, ma non certo pu\u00f2 essere definito mediazione (Tribunale di Firenze, ord. del 19 marzo 2014).<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">L\u2019istituto della mediazione ha in sostanza lo scopo di reinstaurare la comunicazione tra i litiganti e renderli in grado di verificare la possibilit\u00e0 di una soluzione concordata del conflitto: questo implica necessariamente una interazione mediata tra le parti.<\/p>\n<p id=\"U301154360786Zm\" class=\"paragrafo@4\">Nell\u2019ottica di garantire lo svolgimento della mediazione e stando a quanto indicato nell\u2019art. 8, comma 1 d. lgs n. 28\/2010 (modificato dall\u2019art. 84 del d.l. n. 69 del 2013), sia al primo che agli incontri successivi, devono partecipare le parti personalmente assistite da un difensore, non essendo sufficiente che compaia unicamente quest\u2019ultimo, nella veste di delegato della parte (Trib. Bologna 5 giugno 2014).<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Laddove non tutte le parti si dovessero presentare, pena la pronuncia di improcedibilit\u00e0 della domanda non ritenendosi espletata la procedura compositiva e di conseguenza assolta la <b>condizione di procedibilit\u00e0<\/b>, sar\u00e0 onere del mediatore aggiornare l\u2019incontro invitando le parti a comparire personalmente (questo principio \u00e8 stato espresso dai Tribunali di Vasto il 9 marzo 2015 e di Pavia il 9 marzo 2015),<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Determina poi, l\u2019improcedibilit\u00e0 della domanda l\u2019incontro meramente cartaceo, ovvero, quello ipotizzabile in presenza di missive, telegrammi o fax inviati dalle parti (renitenti alla comparizione personale) direttamente al mediatore o alla sede dell\u2019organismo (Tribunale di Roma, 29 settembre 2014).<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Non bisogna dimenticare, inoltre, che la mediazione obbligatoria \u00e8 improcedibile anche se manca l\u2019assistenza di un avvocato ( Tribunale di Torino, sentenza del 30 marzo 2016).<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">In particolare nell&#8217;ambito condominiale il condominio deve essere rappresentato dall\u2019amministratore il quale dovr\u00e0 convocare l\u2019assemblea per ottenere la legittimazione a partecipare nonch\u00e9 per la nomina di un legale che rappresenti l\u2019ente di gestione (articolo 71-quater delle disp. att. codice civile).<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Nel caso in cui l\u2019amministratore non dovesse informare il condominio dell\u2019istanza di mediazione o non dovesse presenziare all\u2019incontro e non dare attuazione al deliberato, pu\u00f2 essere revocato giudizialmente in base all\u2019articolo 1129, comma 12, n. 2 del Codice civile e tenuto al risarcimento del danno, eventualmente subito o che verr\u00e0 subito, del condominio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Non \u00e8 sufficiente la presenza dell&#8217;avvocato per la mediazione, obbligatoria per il contenzioso a livello di condominio, devono infatti presenziare anche le parti personalmente,\u00a0 come stabilito dal Tribunale di Modena con ordinanza del 2 maggio 2016. 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