{"id":77,"date":"2016-09-19T08:32:08","date_gmt":"2016-09-19T07:32:08","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiocerellochesini.it\/web\/?p=77"},"modified":"2020-05-11T07:57:08","modified_gmt":"2020-05-11T06:57:08","slug":"e-nullo-il-regolamento-condominiale-che-vieta-di-tenere-gli-animali-domestici-in-condominio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiocerellochesini.it\/web\/e-nullo-il-regolamento-condominiale-che-vieta-di-tenere-gli-animali-domestici-in-condominio\/","title":{"rendered":"\u00c8 nullo il regolamento condominiale che vieta di tenere gli animali domestici in condominio"},"content":{"rendered":"<p>Non si pu\u00f2 impedire ai condomini di tenere animali domestici, anche se tale divieto \u00e8 previsto nel regolamento condominiale approvato all\u2019unanimit\u00e0.<\/p>\n<p>E\u2019 quanto stabilito dalla Seconda Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Cagliari, con l\u2019ordinanza del 22 luglio 2016. La vicenda in esame riguardava un condomino che aveva proposto ricorso ex art. 702 c.p.c. affinch\u00e8 venisse dichiarato nullo e\/o annullato e\/o comunque dichiarato privo di efficacia, l\u2019art. 7 del regolamento condominiale, che vietava l\u2019accesso al Condominio agli animali domestici. Si costituiva in giudizio il Condominio, sostenendo la legittimit\u00e0 del divieto stabilito nel regolamento.<\/p>\n<p>Il Tribunale ad\u00ecto ha ritenuto viziata da nullit\u00e0 sopravvenuta la disposizione di cui all\u2019art. 7 del regolamento del condominio \u00a0impugnato in quanto, con la L. n. 220\/2012, \u00e8 stato introdotto il principio secondo cui: \u201cle norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici\u201d, applicabile a tutte le disposizioni contenute sia nei regolamenti di tipo contrattuale che assembleare, precedenti o successivi alla riforma del 2012.<\/p>\n<p>Inoltre, il regolamento condominiale che si discosti da tale disposizione \u00e8 affetto da nullit\u00e0 anche perch\u00e9 contrario ai principi di ordine pubblico, individuabili nella necessit\u00e0 di valorizzare il rapporto uomo-animale e nell\u2019affermazione di quest\u2019ultimo principio anche a livello europeo. Tali concetti sono contemplati in particolare, nella Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13.11.1987, ratificata ed eseguita in Italia con la Legge 201\/2010, nonch\u00e8 nel Trattato sul funzionamento dell\u2019Unione Europea, ratificato dalla Legge 130\/2008, che all\u2019articolo 13, prevede che l\u2019Unione e gli Stati membri \u201ctengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti\u201d.<\/p>\n<p>Secondo le prime interpretazioni, occorreva che il divieto di accesso \u00a0e mantenimento degli animali domestici negli appartamenti fosse previsto nel regolamento condominiale votato all\u2019unanimit\u00e0 dei condomini, in quanto andava ad incidere e limitare, facolt\u00e0 comprese nel diritto di propriet\u00e0 dei singoli, ovvero, in caso di regolamenti predisposti dall\u2019originario unico proprietario, che fossero richiamati negli atti di acquisto, costituendosi con essi servit\u00f9 reciproche.<\/p>\n<p>In realt\u00e0, argomenta il giudice, occorre considerare un\u2019altra interpretazione della norma, poich\u00e9 il divieto indicato nell\u2019art. 1138 c.c. rappresenta l\u2019espressione dei principi di ordine pubblico, dalla cui violazione consegue la nullit\u00e0 insanabile della statuizione ad esso contraria. In effetti, le disposizioni contenute nei commi precedenti dell\u2019art. 1138 c.c. stabiliscono regole circa l\u2019adozione obbligatoria del regolamento ed al quorum necessario per la sua approvazione, facendo riferimento al c.d. regolamento assembleare, tuttavia, nessuna indicazione in merito alla natura del regolamento \u00e8 indicata nella norma, in cui si parla genericamente di \u201cregolamento di condominio\u201d, e neppure nel comma contenente il divieto, in cui viene citato il \u201cregolamento\u201d senza altra specificazione. Dall\u2019esame dell\u2019art. 1138 c.c. e della norma contenente il divieto, non \u00e8 possibile individuare a quale tipo di regolamento si faccia riferimento, per cui appare riduttivo applicare tale divieto al solo regolamento di tipo c.d. assembleare, ma va estesa a tutti i regolamenti di condominio, anche se approvati all\u2019unanimit\u00e0.<\/p>\n<p>Pertanto, il Tribunale ha concluso sostenendo che la norma in esame non \u00e8 strettamente connessa alle sole ipotesi di regolamento assembleare, ma costituisce un principio generale, valido per qualsiasi regolamento, per cui ha accolto la domanda proposta, dichiarando nullo l\u2019art. 7 del regolamento del condominio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Non si pu\u00f2 impedire ai condomini di tenere animali domestici, anche se tale divieto \u00e8 previsto nel regolamento condominiale approvato all\u2019unanimit\u00e0. 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