{"id":68,"date":"2016-09-15T14:54:26","date_gmt":"2016-09-15T13:54:26","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiocerellochesini.it\/web\/?p=68"},"modified":"2020-05-11T07:56:21","modified_gmt":"2020-05-11T06:56:21","slug":"in-mancanza-di-accordo-il-posto-auto-nel-cortile-condominiale-lo-assegna-il-giudice","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiocerellochesini.it\/web\/in-mancanza-di-accordo-il-posto-auto-nel-cortile-condominiale-lo-assegna-il-giudice\/","title":{"rendered":"In mancanza di accordo il posto auto nel cortile condominiale lo assegna il giudice"},"content":{"rendered":"<p>Sovente accade che tra i cond\u00f2mini non vi sia accordo in merito all&#8217;uso della cosa comune e che, pertanto, l&#8217;assemblea non riesca a deliberare in merito.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 accade in particolar modo quando si tratta di assegnare, ai singoli cond\u00f2mini, <strong>i rispettivi posti auto<\/strong> nel cortile comune.<\/p>\n<p>In questi casi ben pu\u00f2 farsi ricorso all&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria, affinch\u00e9 la stessa provveda d&#8217;ufficio all&#8217;assegnazione del posto auto di pertinenza dei singoli cond\u00f2mini.<\/p>\n<p>Innanzitutto, per quanto riguarda la competenza per tale genere di giudizi, \u00e8 doveroso premettere come: \u201c<em>Le cause relative alla misura ed alle modalit\u00e0 d&#8217;uso dei servizi del condominio, di competenza del giudice di pace, sono sia quelle che riguardano le riduzioni o limitazioni quantitative del diritto di godimento dei singoli condomini sulle cose comuni sia quelle che concernono i limiti qualitativi di esercizio delle facolt\u00e0 comprese nel diritto di comunione, in proporzione delle rispettive quote, mentre sono assoggettate alle ordinarie regole della competenza per valore quelle aventi ad oggetto la contestazione della titolarit\u00e0 del diritto di compropriet\u00e0 sulle cose comuni<\/em>\u201d (<strong>Cass. civ. Sez. II Ord., 18\/02\/2008, n. 3937<\/strong>).<\/p>\n<p>Con l&#8217;ulteriore specificazione che: \u201c<em>In tema di condominio, qualora venga impugnata una delibera assembleare, il riparto di competenza deve avvenire in base al principio contenutistico, ossia con riguardo al tema specifico del deliberato assembleare di cui l&#8217;attore si duole; ne consegue che \u00e8 devoluta alla competenza per materia del giudice di pace &#8211; in quanto attinente alle modalit\u00e0 di uso dei servizi condominiali, ai sensi dell&#8217;art. 7, quarto comma, n. 2), cod. proc. civ. &#8211; la controversia relativa alle modalit\u00e0 di custodia della chiave di accesso al lastrico solare, a nulla rilevando che l&#8217;attore abbia dedotto come fondamentale motivo di censura la mancata inclusione di tale oggetto nell&#8217;ordine del giorno dell&#8217;assemblea condominiale\u201d<\/em> (Cass. civ. Sez. VI Ordinanza, 28\/03\/2011, n. 7074).<\/p>\n<p>Viceversa, quando la limitazione dell&#8217;esercizio del diritto del condomino non riguarda le parti comuni bens\u00ec la sua propriet\u00e0 esclusiva, \u00e8 il caso in cui una clausola del regolamento condominiale ne limita appunto l&#8217;utilizzo da parte del condomino\/proprietario, non si pu\u00f2 ritenere che tale giudizio rientra tra le cause relative alla misura ed alle modalit\u00e0 d&#8217;uso dei servizi di condominio, di competenza del giudice di pace, proprio perch\u00e9 la controversia non attiene pi\u00f9 alle parti comuni, di talch\u00e9 competente per materia sar\u00e0 il Tribunale (Cfr.: <strong>Cass. civ. Sez. II, 31\/10\/2014, n. 23297<\/strong>).<\/p>\n<p>Fatta questa doverosa premessa, passiamo all&#8217;esame della recente sentenza della <strong>Suprema Corte<\/strong>, n. 23118, emessa in data <strong>12\/11\/2015<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Posta la presenza di un cortile comune<\/strong> adiacente il fabbricato di propriet\u00e0, uno dei comunisti evocava in giudizio l&#8217;altro, al fine di sentenziare lo scioglimento della predetta comunione ovvero, nel caso di impossibilit\u00e0, l&#8217;individuazione e l&#8217;assegnazione all&#8217;interno dell&#8217;area comune di un posto-auto per ciascuna parte.<\/p>\n<div>\n<p>Sulla scorta della dedotta indivisibilit\u00e0 del bene il Tribunale, a seguito di Consulenza Tecnica d&#8217;Ufficio, provvedeva all&#8217;assegnazione dei posti-auto ad ognuno dei comunisti. Sentenza poi confermata dalla Corte d&#8217;Appello di Genova.<\/p>\n<p>Proponeva ricorso per cassazione il comunista convenuto in primo grado eccependo, tra l&#8217;altro, la circostanza per la quale, con l&#8217;assegnazione giudiziale del posto-auto nel cortile condominiale avrebbe costituito un \u201cnuovo diritto reale\u201d, al di fuori di quelli tipici riconosciuti dal nostro ordinamento civilistico, oltre a pregiudicare l&#8217;utilizzo della cosa comune in tutta la sua estensione, in danno dei singoli cond\u00f2mini, con violazione dell&#8217;art. 1102 c.c.<\/p>\n<p>La Corte di Cassazione, con la predetta sentenza, ribadisce il proprio orientamento per il quale: \u201cl&#8217;assegnazione dei posti-auto nel cortile comune costituisce manifestazione del potere di regolamentazione dell&#8217;uso della cosa comune, consentito all&#8217;assemblea del condominio\u201d (<strong>Sez. 2, Sentenza n. 12485 del 19\/07\/2012<\/strong>).<\/p>\n<p>N\u00e9 pu\u00f2 ritenersi effettivamente sussistente la creazione di una nuova fattispecie di diritto reale, considerato che: \u201cn\u00e9 tale regolamentazione con relativa assegnazione di singoli posti-auto ai vari condomini determina la divisione del bene comune o la nascita di una nuova figura di diritto reale, limitandosi solo a renderne pi\u00f9 ordinato e razionale l&#8217;uso paritario della cosa comune\u201d (<strong>Sez. 2, Sentenza n. 6573 del 31\/03\/2015<\/strong>).<\/p>\n<p>Ci\u00f2 posto, l&#8217;assegnazione del posto-auto insistente <strong>nel cortile condominiale<\/strong>, attiene esclusivamente all&#8217;utilizzo dello stesso, disciplinandone l&#8217;uso, senza che possano emergere nuovi modi di acquisto della propriet\u00e0 ovvero di altri diritti reali (enfiteusi, diritto di superficie, usufrutto, uso o di abitazione e servit\u00f9).<\/p>\n<p>Di talch\u00e9, deve valere il principio per cui, in mancanza di accordo tra cond\u00f2mini ovvero nell&#8217;impossibilit\u00e0 di decidere nel merito oppure quando l&#8217;assemblea non sia stata neppure costituita, la regolamentazione dell&#8217;uso della cosa comune e, in particolare, l&#8217;assegnazione dei posti-auto sul bene comune, pu\u00f2 essere richiesta e dichiarata dall&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria (Cfr.: Cass. civ., Sez. II, 12\/11\/2015, n. 23118. Nello stesso senso in precedenza: Cass. civ. Sez. II Ord., 18\/02\/2008, n. 3937).<\/p>\n<div>Fonte http:\/\/www.condominioweb.com\/assegnazione-posto-auto-condominiale.12251#ixzz4KKgH56uF<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sovente accade che tra i cond\u00f2mini non vi sia accordo in merito all&#8217;uso della cosa comune e che, pertanto, l&#8217;assemblea non riesca a deliberare in merito. Ci\u00f2 accade in particolar modo quando si tratta di assegnare, ai singoli cond\u00f2mini, i rispettivi posti auto nel cortile comune. 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