{"id":342,"date":"2018-11-11T16:46:02","date_gmt":"2018-11-11T15:46:02","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiocerellochesini.it\/web\/?p=342"},"modified":"2021-11-25T12:11:15","modified_gmt":"2021-11-25T11:11:15","slug":"uni-10200-un-breve-escursus-e-alcuni-casi-particolari","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiocerellochesini.it\/web\/uni-10200-un-breve-escursus-e-alcuni-casi-particolari\/","title":{"rendered":"UNI 10200: un breve excursus e casi particolari"},"content":{"rendered":"<p>Successivamente all&#8217;installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, le spese di riscaldamento, come disposto dispone dal Dlgs 102\/2014 (articolo 9, comma 5, lettera d) sono da ripartire tra i singoli cond\u00f2mini in base ai criteri stabiliti dalla norma Uni 10200.<\/p>\n<p>La norma, si basa sul principio cardine secondo il quale ciascun utente deve pagare in relazione all\u2019effettivo consumo, ma la ratio risulta di fatto pi\u00f9 &#8220;nobile&#8221;, in quanto ha come scopo ultimo la riduzione di emissione di gas serra da parte degli impianti di riscaldamento, principale fonte di emissione di CO2.<\/p>\n<p><strong>La disposizione risulta&nbsp; inderogabile<\/strong>, ovvero non pu\u00f2 essere messa in discussione da un regolamento condominiale di natura contrattuale, n\u00e9 tantomeno essere modificata dall\u2019assemblea di condominio.<\/p>\n<p><strong>Consumo volontario ed involontario<\/strong><\/p>\n<p>Il totale del costo per il riscaldamento condominiale viene ora diviso in prelievo volontario, connesso all&#8217;effettivo consumo, e in costo involontario derivante dalle perdite e dalle inefficienze dell&#8217;impianto.<\/p>\n<p>La quota di <strong>consumo involontario<\/strong> viene computata in sede di diagnosi da parte di un termotecnico, valutando in modo analitico il sistema di produzione (caldaia) e di distribuzione (tubazioni\/montanti) e quindi sintetizzata nella <strong>nuova tabella di riscaldamento<\/strong>.<\/p>\n<p>La <strong>quota volontaria<\/strong> pu<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-343 alignleft\" src=\"http:\/\/www.studiocerellochesini.it\/web\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/kkk_UNI-10200-2018-contabilizzazione-300x225.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"225\" srcset=\"https:\/\/www.studiocerellochesini.it\/web\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/kkk_UNI-10200-2018-contabilizzazione-300x225.jpg 300w, https:\/\/www.studiocerellochesini.it\/web\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/kkk_UNI-10200-2018-contabilizzazione-768x576.jpg 768w, https:\/\/www.studiocerellochesini.it\/web\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/kkk_UNI-10200-2018-contabilizzazione.jpg 801w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/>\u00f2 essere calcolata in modo esatto (diretto) mediante l&#8217;applicazione di contatori di calore per ogni appartamento, ma la gran parte degli impianti \u00e8 strutturata a montanti pertanto l&#8217;apposizione di contacalorie risulta poco economica. In questi casi si utilizza la cosiddetta contabilizzazione indiretta, mediante l&#8217;applicazione di ripartitori sui singoli termosifoni, i quali registrano la temperatura di questi ultimi nel tempo, misurazioni che vengono poi parametrizzate dal tecnico secondo la tipologia di radiatore (numero di elementi, materiale, etc.) per ottenere un numero che ci indica con buona approssimazione il reale consumo di calore.<\/p>\n<p>Se lo stesso generatore, oltre che al riscaldamento, \u00e8 adibito alla produzione di acqua calda sanitaria, bisogna stabilire la quantit\u00e0 di energia prodotta a tal fine. In questi casi la miglior soluzione \u00e8 installare due contatori generali che misurino l\u2019energia utilizzata per il riscaldamento e i consumi di acqua calda sanitaria.<\/p>\n<p><strong>Esclusione dalla norma<\/strong><\/p>\n<p>Esistono comunque dei casi in cui non \u00e8 tecnicamente possibile applicare la norma Uni 10200, o il suo utilizzo \u00e8 sperequato in termini di costi rispetto all\u2019obiettivo del risparmio energetico.<\/p>\n<p>Come previsto dal Dlgs 141\/2016 (che ha modificato, sul punto, il Dlgs 102\/2014), questo si verifica quando \u00absiano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unit\u00e0 immobiliari costituenti il condominio o l\u2019edificio polifunzionale superiori al 50 per cento\u00bb.<\/p>\n<p>Quindi in presenza di una relazione tecnica che attesti tale differenza di fabbisogno termico, l\u2019assemblea pu\u00f2 decidere di suddividere le spese attribuendo almeno il 70% di consumo volontario e ripartendo la restante percentuale in proporzione alla superficie, alla cubatura o al valore (millesimi di propriet\u00e0).<\/p>\n<p><strong>La maggioranza in asse<\/strong><strong>mblea<\/strong><\/p>\n<p>In presenza di una prestazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le delibere possono essere assunte con la maggioranza degli intervenuti e almeno 333 millesimi (articolo 26, comma 2, della legge 10\/1991).<\/p>\n<p>Anche se vi \u00e8 un orientamento giurisprudenziale il quale considera che, visto il carattere inderogabile della norma, non \u00e8 necessaria alcuna delibera, e l\u2019assemblea si limiter\u00e0 a votare (con la maggioranza semplice) l\u2019affidamento dell\u2019incarico al tecnico che andr\u00e0 a compilare la relazione tecnica sulle eventuali differenze di fabbisogno termico.<\/p>\n<p>Resta sempre e comunque fermo il diritto del condomino a impugnare il voto dell\u2019assemblea che approva il rendiconto usando un criterio di riparto delle spese ritenuto illegittimo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Successivamente all&#8217;installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, le spese di riscaldamento, come disposto dispone dal Dlgs 102\/2014 (articolo 9, comma 5, lettera d) sono da ripartire tra i singoli cond\u00f2mini in base ai criteri stabiliti dalla norma Uni 10200. 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