{"id":256,"date":"2017-04-10T11:27:03","date_gmt":"2017-04-10T10:27:03","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiocerellochesini.it\/web\/?p=256"},"modified":"2017-04-10T11:28:23","modified_gmt":"2017-04-10T10:28:23","slug":"antenne-televisive-in-condominio-considerazioni-post-riforma","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiocerellochesini.it\/web\/antenne-televisive-in-condominio-considerazioni-post-riforma\/","title":{"rendered":"Antenne televisive in condominio: considerazioni post-riforma"},"content":{"rendered":"<p>Per poter usufruire dei programmi tv a pagamento, o per potesrsi collegare al satellite (Tv-Sat) data l&#8217;insufficienza del digitale terrestre, \u00e8 necessaria l&#8217;installazione di una parabola.<\/p>\n<p>In condominio i risvolti, come noto, possono essere molteplici: salvaguardia del decoro architettonico dell&#8217;edificio e dell&#8217;aspetto paesaggistico, compatibilit\u00e0 con i regolamenti comunali, decisioni delle assemblee sugli assetti condominiali.<\/p>\n<p>Vediamo innanzitutto le diverse casistiche.<br \/>\n<b>Antenna singola<\/b><br \/>\nIl diritto all&#8217;installazione di impianti radiotelevisivi \u00e8 ora per la prima volta esplicitamente regolato, nella normativa condominiale, dal 1122-bis c.c. introdotto dalla riforma del 2012. In passato, si erano avute a varie riprese (dalla legge n. 554\/1940 a tutti i provvedimenti successivi, poi assorbiti nel D.Lgs. 259\/2003) disposizioni di carattere generale che confermavano questa facolt\u00e0 riconosciuta dalla giurisprudenza come diritto soggettivo perfetto di natura personale (Cass. 12295\/03, ma gi\u00e0 Cass. S.U. 3728\/76) al quale vien data la base costituzionale (art. 21) del diritto all&#8217;informazione (Cass. 7418\/83). Il termine \u201cradiodiffusione\u201d, usato dalle precedenti leggi, si riteneva comprensivo anche della diffusione televisiva (v. gi\u00e0 Cass. 2862 \/94 e poi D.M. delle comunicazioni 11\/11\/05). Tale diritto compete, oltre che al condomino, anche al conduttore (Cass. 1176\/86 e D.Lgs. 259\/03 che parla all&#8217;art. 91 di \u201crichieste di utenza degli inquilini o dei condomini\u201d).<br \/>\nLe antenne si possono collocare su qualsiasi parte dell&#8217;immobile, anche altrui, purch\u00e8 rispettino le seguenti condizioni poste dal complesso delle varie norme interessate:<\/p>\n<p>a) recare il minor pregiudizio alle parti comuni ed alle propriet\u00e0 private;<\/p>\n<p>b) preservare in ogni caso il decoro architettonico, la stabilit\u00e0 e sicurezza dell&#8217;edificio;<\/p>\n<p>c) non pregiudicare il libero uso della propriet\u00e0 altrui secondo la sua destinazione;<\/p>\n<p>d) non impedire agli altri condomini di fare parimenti uso del bene comune secondo il loro diritto;<\/p>\n<p>e) non alterare la destinazione di tale bene. La possibilit\u00e0 di un \u201cminimo pregiudizio\u201d costituisce una deroga al principio generale di evitare ogni danno alle parti comuni (v. ad es. 1122) ed ai beni privati (209 D.Lgs. 259\/03).<\/p>\n<p>L&#8217;installazione non richiede alcuna autorizzazione e pu\u00f2 avvenire sulle parti private altrui solo nell&#8217;impossibilit\u00e0 di utilizzare spazi propri o di avvalersi di un&#8217;antenna comune (Cass. 9427\/09 e Cass. 9393\/05). I proprietari delle varie unit\u00e0 immobiliari devono consentire l&#8217;accesso per la progettazione e l&#8217;esecuzione delle opere; gli stessi ed il condominio non possono opporsi nemmeno al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto (con i limiti di salvaguardia sopra indicati).<br \/>\nIl criterio generale di preventiva informazione dell&#8217;amministratore per ogni opera da eseguire nell&#8217;edificio (su beni propri o condominiali) si applica, per l&#8217;antenna, solo se occorre procedere a modifiche delle parti comuni. In tal caso scatta una particolare procedura che vede l&#8217;assemblea legittimata (con la maggioranza di 2\/3 del valore edificio) ad imporre modalit\u00e0 \u201calternative\u201d di esecuzione, cautele a salvaguardia della stabilit\u00e0, sicurezza o decoro del fabbricato, nonch\u00e9 garanzie per eventuali danni. Naturalmente, in caso di disaccordo si arriver\u00e0 all&#8217;intervento del giudice e dei periti. Si pu\u00f2, comunque, ritenere che l&#8217;amministratore debba procedere alla convocazione dell&#8217;assemblea straordinaria (e senza indugio) solo quando ci\u00f2 si dimostri necessario od anche solo opportuno, secondo la comune esperienza, per il tipo e l&#8217;entit\u00e0 delle modifiche evidenziate dal contenuto specifico e dalle modalit\u00e0 di esecuzione che l&#8217;utente \u00e8 obbligato ad indicare. L&#8217;amministratore pu\u00f2 avvalersi del parere del consiglio di condominio, ma in definitiva la responsabilit\u00e0 per ogni valutazione rimane a suo carico.<br \/>\nL&#8217;antenna individuale, in quanto diritto autonomo ed insopprimibile, \u00e8 indipendente dall&#8217;esistenza originaria o sopravvenuta della centrale condominiale, che viene prevista da altra norma (1120 c.c.) senza che fra le due situazioni esista gerarchia di sorta; ed ancor prima degli accennati sviluppi legislativi i giudici avevano sempre riconosciuto l&#8217;autonomia del diritto del singolo, dichiarando nulla la delibera che vieta l&#8217;antenna per il solo fatto dell&#8217;esistenza di un impianto centrale (Cass. 7825\/90; Cass. 5399\/85). Di conseguenza l&#8217;assemblea non pu\u00f2 impedire l&#8217;installazione, n\u00e9 imporre la rimozione dell&#8217;antenna; ed a sua volta l&#8217;amministratore non potrebbe eseguire una delibera palesemente nulla (a pena anche di eventuali reati, come ad es. danneggiamento).<br \/>\nLe stesse caratteristiche del diritto, che ne escludono la natura \u201caffievolita\u201d (cio\u00e8 di interesse legittimo), impediscono che le normative dei Comuni possano pregiudicarlo. In linea di massima gli enti territoriali possono incidere su luogo e modalit\u00e0 di posizionamento (ubi e quomodo) ma non sull&#8217;an (installazione), poich\u00e9 il diritto \u00e8 garantito da leggi dello Stato; mentre invece possono pretendere che le parabole siano accorpate. Gli aspetti che vedono il loro intervento sono essenzialmente due. Il primo riguarda la tutela del paesaggio, che ha un fondamento costituzionale nell&#8217;art. 9 Cost. La l. 249\/1997 (c.d.\u201dlegge Maccanico\u201d) aveva imposto ai Comuni di emanare un regolamento sull&#8217;installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri storici al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici. Il perseguimento di un tale interesse pubblico e l&#8217;ineludibile tutela di un diritto individuale comporta la necessit\u00e0 di un bilanciamento fra le due situazioni protette, che si richiamano a norme di rango primario.<br \/>\nL&#8217;altro campo di intervento \u00e8 quello del decoro architettonico, che la nuova disciplina impone di \u201cpreservare in ogni caso\u201d (1122-bis). La perentoriet\u00e0 della disposizione porta a ritenere che la linea di tolleranza finora tendenzialmente adottata deve subire un&#8217;inversione di rotta perch\u00e8, dopo la riforma, la tutela di questo bene viene a prevalere sul diritto all&#8217;antenna, trasformato in \u201canarchia\u201d da un inarrestabile fenomeno di massa (relativo a parabole, climatizzatori, telefonia, ecc.) che ha modificato in qualche misura il comune senso dell&#8217;estetica e del decoro. In genere i regolamenti edilizi locali consentono solo antenne e parabole centralizzate sul tetto ovvero, in caso di impossibilit\u00e0 tecnica, antenne singole ridotte al minimo poste sempre sulla copertura e non sulla facciata.<br \/>\nIl problema \u00e8 che non esiste una definizione legislativa del decoro architettonico e la sua valutazione deve essere perci\u00f2 effettuata caso per caso, con un&#8217;indagine di fatto riservata al giudice di merito (gi\u00e0 Cass. 428\/84 e da ultimo Cass. 20985\/14). Secondo gli indirizzi giurisprudenziali, \u00e8 vietata quell&#8217;opera che alteri le linee architettoniche del fabbricato o che si rifletta negativamente sull&#8217;aspetto armonico di esso. Bisogna aver riguardo sia all&#8217;intero edificio che a singole parti o elementi dello stesso dotati di sostanziale autonomia, ed alla consequenziale diminuzione del valore di ciascuna delle unit\u00e0 immobiliari che lo compongono (Cass. 53\/14; Cass. 1286\/10, ecc.). Per una parte della giurisprudenza \u00e8 necessario tener conto dello stato dell&#8217;edificio al momento in cui l&#8217;innovazione viene posta in essere e dunque la lesivit\u00e0 estetica non \u00e8 rilevante se il decoro architettonico era gi\u00e0 stato gravemente compromesso da altre precedenti opere sull&#8217;immobile di cui non sia stato preteso il ripristino (Cass. 1286\/10; Cass. 26055\/14); ma un tale indirizzo non \u00e8 univoco.<br \/>\nNelle due situazioni finora delineate il giudice, nel caso di evidente pregiudizio all&#8217;aspetto paesaggistico o al decoro architettonico, non si limiter\u00e0 semplicemente a disporre la semplice eliminazione della parabola (e con essa del diritto all&#8217;informazione), ma adotter\u00e0 una soluzione che consente la salvaguardia di entrambi i valori in gioco. Se non \u00e8 possibile una diversa collocazione delle parabole non rimane che la formazione di gruppi di utenze ovvero, in ultima analisi, il collegamento con un impianto centralizzato (sempre che esista per quel tipo di servizio, cosa da escludere in genere per la ricezione satellitare, a maggior ragione se a pagamento). Abbiamo visto che quest&#8217;ultima via \u00e8 stata seguita dalla giurisprudenza in un altro caso di diritti configgenti, quando si trattava di invadere la propriet\u00e0 altrui.<br \/>\nRimangono salve, in ogni caso, eventuali clausole \u201ccontrattuali\u201d del regolamento condominiale, che possono condurre anche al sacrificio di un diritto individuale; mentre le altre, di natura regolamentare, possono intervenire solo sulle modalit\u00e0 di installazione.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-257 size-full\" src=\"http:\/\/www.studiocerellochesini.it\/web\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/img.jpg\" alt=\"\" width=\"366\" height=\"243\" \/><br \/>\n<b>Antenna condominiale<\/b><br \/>\nSi deve intendere per impianto centralizzato quello idoneo a servire potenzialmente la generalit\u00e0 dei condomini ed installato sia per volont\u00e0 del costruttore fin dall&#8217;origine, sia successivamente per effetto di delibera condominiale. L&#8217;orientamento del legislatore \u00e8 di favorire la realizzazione di queste strutture, con particolare riguardo agli impianti satellitari. La norma gi\u00e0 citata della l. 249\/1997 (dove l&#8217;espressione \u201cantenne collettive\u201d va intesa come \u201cantenne condominiali\u201d) ne stabilisce l&#8217;obbligatoriet\u00e0 per tutti gli immobili di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione generale; e la l. 66\/2001 qualifica le opere di installazione di nuovi impianti satellitari come \u201cinnovazioni necessarie\u201d. Il D.M. per lo sviluppo economico 22\/1\/2013, sulle regole tecniche per gli impianti (terrestri e satellitari) centralizzati d&#8217;antenna, indica come scopo la \u201criduzione ed eliminazione della molteplicit\u00e0 di antenne individuali, per motivi sia estetici sia funzionali\u201d, ma fa salvo il gi\u00e0 richiamato disposto del 209 D.Lgs. 259\/2003 che garantisce il diritto all&#8217;antenna singola (ora, come s&#8217;\u00e8 detto, ribadito e meglio disciplinato dal nuovo 1122-bis c.c.).<br \/>\nPosto, dunque, che la convivenza fra parabole individuali ed impianti centralizzati \u00e8 perfettamente legittima, sia pure nel rispetto delle condizioni in precedenza indicate, il discorso si sposta sulla categoria di soggetti che devono sostenere l&#8217;onere dell&#8217;opera condominiale.<br \/>\nNel caso di impianto (terrestre o satellitare) sorto insieme con l&#8217;edificio siamo in presenza di una \u201cparte comune\u201d (prevista ora dalla riforma al n. 3 del 1117) che obbliga tutti i condomini alle spese di gestione e conservazione (da ripartire in egual misura e non in base ai millesimi, perch\u00e9 l&#8217;uso della tv prescinde dalle dimensioni dell&#8217;appartamento: Cass. 2916\/69). \u00c8 difficile, in questa situazione, che possano sorgere antenne singole, attesa la mancanza di un interesse dell&#8217;utente che gode gi\u00e0 dello stesso servizio offerto dal condominio e posto anche a suo carico; a meno che non si tratti di servizi aggiuntivi, satellitari (Tv-Sat, pay-tv) o terrestri.<br \/>\nDifferente si profila la situazione quando l&#8217;impianto centralizzato viene successivamente deciso dall&#8217;assemblea condominiale con le maggioranze del 1120 c.c. La l. 66\/2001 stabilisce che \u201cle opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie\u201d (art. 2-bis). Per alcuni autori non \u00e8 dato sapere cosa in realt\u00e0 il legislatore abbia voluto intendere con tale espressione. Si potrebbe pensare che lo scopo era quello di sottolineare (in modo poco felice) l&#8217;importanza dell&#8217;evoluzione tecnologica ed una preferenza verso questi nuovi strumenti per le maggiori opportunit\u00e0 che possono offrire in collegamento con il \u201cmondo\u201d; o pi\u00f9 probabilmente che la suddetta qualifica serviva a giustificare l&#8217;originario ridotto quorum di un terzo dei condomini e delle quote millesimali (portato ora dalla riforma a 500 millesimi con la maggioranza degli intervenuti) che consentiva una pi\u00f9 facile realizzazione. Altri, invece, ritengono che il carattere di \u201cinnovazione necessaria\u201d, escludendo per definizione la natura voluttuaria dell&#8217;opera, negherebbe ai condomini dissenzienti la possibilit\u00e0 di invocare la norma (1121) sulle innovazioni \u201cvoluttuarie\u201d per essere esonerati dal contributo.<br \/>\nLa tesi non sembra convincente. Intanto la citata legge si riferisce solo agli impianti satellitari, per cui resterebbero incomprensibilmente esclusi dal carattere di \u201cnecessariet\u00e0\u201d gli impianti tradizionali, che pure assolverebbero al compito di ridurre la selva delle antenne singole. In secondo luogo, il 1121 prevede anche l&#8217;esonero per l&#8217;innovazione \u201cgravosa\u201d e tale potrebbe risultare il nuovo impianto per chi ha gi\u00e0 una sua fonte del servizio. Ma altri argomenti si possono aggiungere, ben pi\u00f9 sostanziali.<br \/>\nIn realt\u00e0, il problema va considerato sotto una diversa angolatura alla luce di talune indicazioni che provengono dal sistema: divisibilit\u00e0 del servizio (utilizzazione separata: 1121), possibilit\u00e0 di uso diverso del medesimo (1123), necessariet\u00e0 di alcune parti comuni per l&#8217;esistenza dell&#8217;edificio (1117). Il servizio non si annovera tecnicamente tra i beni (cose ed impianti) e pu\u00f2 formare oggetto solo di godimento in comune (Cass. 9096\/2000). Ma anche per i servizi bisogna distinguere fra quelli necessari per la vita della comunit\u00e0 o destinati in permanenza per il titolo all&#8217;uso e godimento collettivo (ad es. servizi idrici, fognari, di illuminazione, fornitura del gas, portierato) e tutti gli altri. La Suprema Corte aveva ritenuto ammissibile la rinuncia agli impianti superflui o illegali, con il conseguente esonero della spesa per la loro conservazione (Cass. 4652\/91). Nel caso in esame, pi\u00f9 che di rinuncia, si tratterebbe di non partecipare all&#8217;uso di un servizio perch\u00e9 dello stesso gi\u00e0 si gode in base ad un proprio impianto individuale che si ha diritto di mantenere; e la \u201cmisura diversa\u201d (prevista dal 1123) in cui un condomino pu\u00f2 servirsi del bene comprende anche il \u201clivello zero\u201d.<br \/>\nNon pu\u00f2 l&#8217;assemblea violare la libert\u00e0 della persona ed imporre un onere economico (contributo per l&#8217;impianto ed acquisto del decoder) giustificandolo con l&#8217;offerta di programmi diversi ed ulteriori, per il quali il condomino non ha interesse. A maggior ragione, poi, la decisione condominiale non \u00e8 vincolante in quei casi (in verit\u00e0 piuttosto rari) di soggetti che non sono interessati alla tv e dovrebbero acquistare l&#8217;apparecchio, l&#8217;eventuale decoder e provvedere al pagamento del canone Rai. La legge parla di \u201cservizi nell&#8217;interesse comune\u201d (1123, 1130 n. 2) e non \u00e8 tale il servizio televisivo centralizzato quando non risponde ai bisogni di alcuni condomini. Si aggiunga, infine, che esistono poi i programmi della tv a pagamento, per i quali un impianto condominiale vincolante richiederebbe l&#8217;unanimit\u00e0 di tutti i condomini. Si pu\u00f2, allora, concludere che <strong>l&#8217;antenna centralizzata obbliga alla spesa solo coloro che l&#8217;hanno accettata<\/strong>; e dunque la coesistenza di impianti singoli (quasi sempre parabole) e condominiali \u00e8, purtroppo, destinata a rimanere, con i limiti per l&#8217;antenna individuale (comunque non indifferenti) che sono stati descritti in precedenza.<br \/>\nL&#8217;opera in esame fa parte delle innovazioni \u201csociali o agevolate\u201d di cui al secondo comma del 1120 c.c. e va approvata con i 500 millesimi, ma senza spiegare effetti obbligatori, come s&#8217;\u00e8 appena detto, verso i condomini che godono gi\u00e0 del servizio ed hanno diritto di mantenere la loro antenna. A questo punto, non si vede come possa attribuirsi alla norma una portata generale, poich\u00e9 non siamo in presenza di una \u201cinnovazione\u201d in senso tecnico se in sostanza si ricade nella installazione di un&#8217;antenna \u201ccollettiva\u201d appartenente ad un gruppo di condomini (come spiegato nel paragrafo che segue) che non richiede alcuna maggioranza, tanto meno qualificata, ma solo il consenso degli aderenti. L&#8217;efficacia della disposizione si riduce all&#8217;ipotesi di un coinvolgimento di tutti i condomini od anche a quella di un bene \u201cpotenzialmente condominiale\u201d che, pur rimanendo in uso ed a carico dei soli consenzienti, \u00e8 predisposto tecnicamente per la possibile utilizzazione successiva degli altri condomini (si faccia l&#8217;ipotesi di obbligatorio smantellamento, iussu iudicis, di alcune parabole) secondo la logica dell&#8217;ultimo comma del 1121. Ma pure questa ridotta eventualit\u00e0 di configurare una \u201cinnovazione\u201d con il suo quorum maggiorato viene a cadere quando l&#8217;opera non altera la destinazione del bene comune n\u00e9 limita il diritto d&#8217;uso degli altri condomini. Almeno questo \u00e8 il senso da attribuire allo strano inciso introdotto nel 1120 (al n. 3 del secondo comma) \u201cad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto\u201d: la mancanza delle indicate modifiche elimina la qualifica di \u201cinnovazione\u201d e ripristina la maggioranza ordinaria (di 1\u00b0 o di 2\u00b0 convocazione).<br \/>\nNel caso di rinnovo dell&#8217;impianto per intervenuta obsolescenza, l&#8217;opera costituisce una miglioria, non un&#8217;innovazione; comunque delibera vincola sempre i soli condomini interessati.<br \/>\nSuperfluo aggiungere che una chiarificazione legislativa sarebbe quanto mai necessaria su questi come su altri punti della riforma.<br \/>\n<b>Antenna collettiva<\/b><br \/>\nPi\u00f9 condomini possono consociarsi per installare una parabola multiuso, per godere di servizi aggiuntivi (Tv-Sat, \u201cpay-tv\u201d) rispetto a quelli del digitale terrestre di cui \u00e8 dotato il condominio oppure per supplire (specie nelle zone montane) all&#8217;insufficiente ricezione del digitale stesso, od infine (come sarebbe auspicabile) per disboscare la massa di antenne singole a tutto vantaggio dell&#8217;estetica dell&#8217;edificio. Un tale l&#8217;impianto pu\u00f2 chiamarsi \u201ccollettivo\u201d, per distinguerlo da quello condominiale che ha la sua fonte in una delibera assembleare rivolta ad una generalit\u00e0 di condomini. Richiamando quanto detto nel primo paragrafo, i regolamenti comunali potrebbero imporre l&#8217;accorpamento delle parabole in una o pi\u00f9 (ma sempre limitate) antenne \u201ccollettive\u201d per salvaguardare il decoro dell&#8217;edificio. Se, ad es., in un edificio vi sono pi\u00f9 scale, \u00e8 ragionevole che si installi una parabola per ogni scala a beneficio dei condomini che diano la loro disponibilit\u00e0. Insomma, se non \u00e8 possibile che le antenne siano un bene comune di tutti i condomini bisogna che siano almeno beni in comune di gruppi di condomini. In questi casi gli interessati provvedono a proprie spese all&#8217;impianto collettivo secondo la medesima procedura (1122-bis) illustrata per l&#8217;antenna individuale. Ne consegue la formazione, in tale limitato ambito, del c.d. \u201ccondominio parziale\u201d, ai sensi del 1123 che richiama anche\u201dopere od impianti\u201d. Poich\u00e9 va comunque informato l&#8217;amministratore, di norma gli si d\u00e0 il mandato di organizzare il necessario lavoro e di scegliere l&#8217;impresa esecutrice di comune accordo con i soli condomini richiedenti; mentre l&#8217;assemblea verr\u00e0 coinvolta solo se si rendano necessarie modifiche delle parti comuni.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Per poter usufruire dei programmi tv a pagamento, o per potesrsi collegare al satellite (Tv-Sat) data l&#8217;insufficienza del digitale terrestre, \u00e8 necessaria l&#8217;installazione di una parabola. In condominio i risvolti, come noto, possono essere molteplici: salvaguardia del decoro architettonico dell&#8217;edificio e dell&#8217;aspetto paesaggistico, compatibilit\u00e0 con i regolamenti comunali, decisioni delle assemblee sugli assetti condominiali. 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