{"id":110,"date":"2016-10-06T08:34:30","date_gmt":"2016-10-06T07:34:30","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiocerellochesini.it\/web\/?p=110"},"modified":"2020-05-11T08:00:19","modified_gmt":"2020-05-11T07:00:19","slug":"condominio-blocca-linstallazione-di-cabina-elettrica-nelle-parti-comuni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiocerellochesini.it\/web\/condominio-blocca-linstallazione-di-cabina-elettrica-nelle-parti-comuni\/","title":{"rendered":"Condominio blocca l&#8217;installazione di cabina elettrica nelle parti comuni"},"content":{"rendered":"<p>Un condominio ha presentato ricorso contro i provvedimenti amministrativi con i quali una Provincia aveva autorizzato una societ\u00e0 di fornitura di energia a procedere alla ristrutturazione per aumento di potenza di una cabina elettrica posta all&#8217;interno del giardino, con contestuale dichiarazione di pubblica utilit\u00e0, urgenza e indifferibilit\u00e0 dei lavori.<\/p>\n<p>A seguito, infatti, di un <strong>cedimento del sedime stradale<\/strong>, si era verificato <strong>il cedimento del locale che ospitava la cabina<\/strong> che non poteva pi\u00f9 essere mantenuta in tale loco.<\/p>\n<p>Pertanto la societ\u00e0 al fine di garantire la continuit\u00e0 del servizio elettrico, aveva provveduto nel frattempo ad installare una cabina provvisoria all&#8217;interno di un box prefabbricato, ubicandola sulla via pubblica, su un&#8217;area antistante il giardino di propriet\u00e0 del Condominio.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-168 size-large\" src=\"http:\/\/www.studiocerellochesini.it\/web\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/20160623_120834-2-906x1024.jpg\" width=\"474\" height=\"536\" srcset=\"https:\/\/www.studiocerellochesini.it\/web\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/20160623_120834-2-906x1024.jpg 906w, https:\/\/www.studiocerellochesini.it\/web\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/20160623_120834-2-266x300.jpg 266w, https:\/\/www.studiocerellochesini.it\/web\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/20160623_120834-2-768x868.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 474px) 100vw, 474px\" \/><\/p>\n<p>Di fronte al successivo diniego opposto dal Condominio di concedere nuovamente in locazione il locale dove era precedentemente ubicata la cabina, chiedeva l&#8217;esproprio dello stesso alla Provincia che emetteva i provvedimenti necessari a tal fine.<\/p>\n<p><strong>Il Condominio<\/strong>, quindi, ha impugnato tali atti ritenendoli illegittimi in quanto, per quanto qui interessa, l&#8217;Amministrazione non aveva valutato le conseguenze potenzialmente negative per i condomini, derivanti dalla <strong>propagazione delle onde elettromagnetiche sviluppate dalla cabina elettrica<\/strong>.<\/p>\n<p>Principio di precauzione. Nel nostro ordinamento ha trovato ingesso il c.d. principio di precauzione, &#8220;in forza del quale per ogni attivit\u00e0 che comporti pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l&#8217;ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione&#8221; (Cons. Stato , sez.<\/p>\n<p>V, sentenza 27 dicembre 2013, n. 6250) Pertanto, \u00e8 necessario intervenire in presenza di indizi specifici i quali, senza escludere l&#8217;incertezza scientifica, permettano ragionevolmente di concludere, sulla base dei dati disponibili che risultano maggiormente affidabili e dei risultati pi\u00f9 recenti della ricerca internazionale, che l&#8217;attuazione di tali misure \u00e8 necessaria al fine di evitare pregiudizi all&#8217;ambiente o alla salute; si rifiuta un approccio puramente ipotetico del rischio, fondato su semplici supposizioni non ancora accertate scientificamente.<\/p>\n<p>La situazione di pericolo, quindi, deve essere potenziale o latente, ma non meramente ipotizzata e deve incidere significativamente sull&#8217;ambiente e la salute dell&#8217;uomo.<\/p>\n<p><strong>Infatti, &#8220;<\/strong><em><strong>il diritto alla salute<\/strong>, posto a base della domanda, \u00e8 infatti un diritto fondamentale dell&#8217;individuo, che l&#8217;articolo 32 Costituzione protegge direttamente (Corte costituzionale 26 luglio 1979 n. 88; 14 luglio 1986 n. 184; 18 dicembre 1987 n. 559; 27 ottobre 1988 n. 992; 22 giugno 1990 n. 307; 18 aprile 1996 n. 118).Questo equivale a dire che il diritto alla salute deve prima essere esposto a compromissione e poi pu\u00f2 trovare tutela, ma solo in forma repressiva, mediante condanna al risarcimento del danno, anche in forma specifica. Si \u00e8 visto invece che la tutela pu\u00f2 essere preventiva e sostanziarsi in una inibitoria.<\/em><\/p>\n<p><em>Perci\u00f2, il giudice di merito non avrebbe potuto rifiutarsi di accertare se il diritto alla salute di quanti si fossero trovati ad abitare sul fondo dell&#8217;attore sarebbe risultato esposto al pericolo di rimanere compromesso dall&#8217;esposizione ai campi elettromagnetici generati dall&#8217;elettrodotto, una volta che fosse entrato in funzione e per come ne era preventivato l&#8217;esercizio&#8221;<\/em> (Cass. civ.., sez. III , sent. 27 luglio 2000, n. 9893)<\/p>\n<p>Giurisprudenza <strong>in tema di elettromagnetismo<\/strong>. La sentenza in esame richiama varie pronunce a sostegno della propria decisione.<\/p>\n<p>In particolare osserva come &#8220;in applicazione dell&#8217;art. 121, terzo comma, del TU 11 dicembre 1933 n. 1775&#8243;, per il quale &#8221; l&#8217;impianto di condutture elettriche deve essere eseguito in modo da riuscire il meno pregiudizievole possibile al fondo servente, l&#8217;attraversamento di fondi privati di un elettrodotto esige, da parte della pubblica Amministrazione un&#8217;adeguata comparazione con la possibilit\u00e0 di tracciato diverso in relazione allo stato dei terreni vicini; pertanto \u00e8 illegittimo il provvedimento di approvazione di un nuovo tracciato che non sia stato preceduto da tale doverosa attivit\u00e0 comparativa&#8221; (Cons. Stato, sez, IV, sent. 28 febbraio 1986, n. 126).<\/p>\n<p>E pi\u00f9 di recente che &#8220;<em>il TAR Liguria, (sentenza 7.6.01 n. 665), ha affermato: &#8221; \u00e8 illegittimo il provvedimento di concessione edilizia per l&#8217;installazione di una cabina elettrica di media trasformazione, a servizio di appartamenti, negozi ed uffici gi\u00e0 realizzati di un piano particolareggiato, in un&#8217;area destinata a verde pubblico, ove il provvedimento che ha accertato la conformit\u00e0 dell&#8217;opera, non abbia dato conto delle ragioni della diversa ubicazione della cabina dalla sede originariamente indicata, nonch\u00e9 della scelta di ubicare un manufatto potenzialmente pericoloso sotto il profilo elettromagnetico in un giardino pubblico<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p>La violazione dell&#8217;art. 121 del RD n. 1775\/1933. Nel caso in esame il T.A.R. adito ha ritenuto che vi fosse stata violazione dell&#8217;art. 121 del RD n. 1775\/1933 che cos\u00ec dispone: &#8220;la servit\u00f9 di elettrodotto conferisce all&#8217;utente la facolt\u00e0 di: a) collocare ed usare condutture sotterranee od appoggi per conduttori aerei e far passare conduttori elettrici su terreni privati e su vie e piazze pubbliche, ed impiantare ivi le cabine di trasformazione o di manovra necessarie all&#8217;esercizio delle conduttore; b) infiggere supporti o ancoraggi per conduttori aerei all&#8217;esterno dei muri o facciate delle case rivolte verso le vie e piazze pubbliche, a condizione che vi si acceda dall&#8217;esterno e che i lavori siano eseguiti con tutte le precauzioni necessarie sia per garantire la sicurezza e l&#8217;incolumit\u00e0, sia per arrecare il minimo disturbo agli abitanti.<\/p>\n<p>Da tale servit\u00f9 sono esenti le case, salvo le facciate verso le vie e piazze pubbliche, i cortili, i giardini, i frutteti e le aie delle case attinenti;? &#8220;.<\/p>\n<p><strong>La norma citata esclude la possibilit\u00e0 di installazione coattiva di cabine elettriche<\/strong> nelle case, cortili, giardini e, pertanto, non era consentito imporre la servit\u00f9 coattiva di elettrodotto nel giardino di pertinenza del Condominio ricorrente.<\/p>\n<p>Inoltre, il comma 3 dello stesso art. 121 del R.D. sopra menzionato prevede che &#8220;<em>l&#8217;impianto e l&#8217;esercizio di condutture elettriche debbono essere eseguiti in modo da rispettare le esigenze e l&#8217;estetica delle vie e piazze pubbliche e da riuscire il meno pregiudizievole possibile al fondo servente, avuto anche riguardo all&#8217;esistenza di altri utenti di analoga servit\u00f9 sul medesimo fondo, nonch\u00e9 alle condizioni dei fondi vicini e all&#8217;importanza dell&#8217;impianto stesso<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p><strong>La violazione del principio di precauzione.<\/strong> Il T.A.R., inoltre, ha ritenuto che Inoltre, i provvedimenti impugnati erano viziati anche per violazione del DPCM 18\/7\/03 e del principio di precauzione.<\/p>\n<p>&#8220;<em>Infatti, dalla lettura degli atti del procedimento emerge che le Amministrazioni deputate all&#8217;approvazione del progetto non hanno adeguatamente valutato le conseguenze potenzialmente negative per i condomini, derivanti dalla propagazione delle onde elettromagnetiche sviluppate dalla cabina elettrica. Infatti, tale valutazione doveva essere effettuata ex ante e non ex post<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p><strong>La pericolosit\u00e0 del sito.<\/strong> L&#8217;espropriazione finalizzata alla collocazione della cabina &#8220;illegittima per illogicit\u00e0 e irragionevolezza sotto un ulteriore profilo visto che, dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento, risulta che l&#8217;area ove \u00e8 stato autorizzato il posizionamento della cabina elettrica presenta dissesti riconducibili a cedimenti degli strati superficiali del terreno&#8221;.<\/p>\n<p>Circostanze note alla <strong>societ\u00e0 di energia elettrica<\/strong> che &#8220;per tali ragioni, ha dovuto spostare la cabina elettrica inizialmente ubicata all&#8217;interno dello stabile condominiale perch\u00e9 si era notevolmente abbassata per il cedimento del terreno sottostante&#8221;; societ\u00e0 che si era limitata &#8220;<em>a replicare alle &#8220;osservazioni&#8221; presentate dal Condominio affermando che &#8220;per quanto riguarda la staticit\u00e0 del luogo individuato verranno adottate le medesime fondazioni utilizzate per la realizzazione dell&#8217;immobile di propriet\u00e0 del condominio e, comunque, tutte quelle necessarie a garantire la staticit\u00e0 della cabina&#8221;, senza, peraltro, presentare un progetto specifico sul punto&#8221;.<\/em><\/p>\n<p><strong>Conclusioni.<\/strong> Alla luce di quanto precede, il T.A.R. ha dichiarato illegittimit\u00e0 degli atti dell&#8217;Amministrazione. Tale pronuncia ha, quindi, ritenuto che il valore primario da valutare \u00e8 il diritto alla salute delle persone, al di l\u00e0 di ogni altro interesse.<\/p>\n<div>Fonte http:\/\/www.condominioweb.com\/no-alla-cabina-elettrica-in-condominio-se-non-si-sono-verificate-le-radiazioni.2111#ixzz4MHu7lhip<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un condominio ha presentato ricorso contro i provvedimenti amministrativi con i quali una Provincia aveva autorizzato una societ\u00e0 di fornitura di energia a procedere alla ristrutturazione per aumento di potenza di una cabina elettrica posta all&#8217;interno del giardino, con contestuale dichiarazione di pubblica utilit\u00e0, urgenza e indifferibilit\u00e0 dei lavori. 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