Tutti gli articoli di davidia

Superbonus 110% prorogato al 30 giugno 2022

Dopo mesi di incognite a riguardo, il Superbonus 110% sarà prorogato fino al 30 giugno 2022 e, per gli edifici che alla scadenza della proroga avranno concluso il 60% dei lavori, fino al 31 dicembre 2022. La parte di spesa sostenuta nel 2022 dovrà essere recuperata in 4 rate anziché in 5. Lo prevede l’emendamento alla Legge di Bilancio approvato ieri dalla Commissione Bilancio della Camera.

Nonostante il plauso e il sospiro di sollievo da parte di tutti i soggetti coinvolti, in primis i condomini stessi, evidenziamo come di consueto la galassia interpretativa insita nelle locuzioni utilizzate dal legislatore, ad esempio quante interpretazioni possono essere date a “conclusione del 60% dei lavori”.

  • completamento del 60% delle voci di capitolato;
  • oppure completamento delle opere per un costo del 60% sul totale;
  • nel caso di sforamento del preventivo, fa fede nel computo lo stesso o il consuntivo?

Attendiamo, come spesso nostro malgrado capita, delucidazioni nel merito.

Un importante aggiornamento riguarda poi l’inserimento delle spese per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche “anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni”, tra quelle che usufruiscono della detrazione al 110% con la condizione che gli stessi interventi siano preceduti o concomitanti agli interventi trainanti di efficientamento energetico per la climatizzazione invernale.

Infine risulta caduto il concetto tale per cui il tetto era considerato una superficie disperdente limitatamente al solo locale sottotetto (art.119 legge 34 comma 1 lettera a). L’eliminazione formale di tale vincolo fa si che il tetto diventi così (correttamente) parte dell’involucro in senso lato.

Studio Cerello & Chesini © 2020

Bonus 110%: facciamo chiarezza

Il decreto legge n.34 del 19 maggio 2020 detto “decreto rilancio” risulta un’ importante misura che il governo ha attuato per il sostegno dell’ economia a seguito delle recenti emergenze connesse all’epidemia da COVID-19 ed in questa sede illustreremo brevemente i contenuti delle misure fiscali che riguardano nello specifico il condominio, soprattutto in vista delle modifiche sopravvenute in sede attuativa.

L’art. 119 del suddetto DL, il cui titolo è piuttosto eloquente, contiene già dei confini definiti all’interno dei quali ci si può muovere con sicurezza.

Il primo confine è di natura operativa. Partendo dal DL n.63 del 4 giugno 2013 , che fa riferimento alle disposizioni di cui all’art.48 della legge 220 del 13 dicembre 2010, giungiamo alle disposizioni di cui all’art.1 (commi dal 344 al 347) della legge 296 del 27 dicembre 2006, che nello specifico includono sine ullo dubio le spese documentate per:

  • interventi di efficientamento energetico con conseguimento di un fabbisogno predeterminato per la climatizzazione invernale (il DL n.34 19/5/20 specificava un avanzamento di almeno due classi energetiche con un tetto di spesa massimo stabilito poi attuativamente in 30.000 euro per unità per le spese su involucro e 15.000 euro per unità sugli impianti di generazione);
  • interventi su strutture opache orizzontali e verticali (comprensive di infissi) che rientrino nei limiti di trasmittanza predeterminati (il DL n.34 19/5/20 specifica che gli interventi devono interessare almeno il 25% della superficie disperdente) ;
  • installazione di sistemi solari per produzione di acqua calda sanitaria;
  • sostituzione generatore di calore con sistema a condensazione (il DL n.34 19/5/20 specifica che il generatore deve essere almeno di classe A).

Nel DL n34 19/5/20 si aggiungono inoltre i sistemi fotovoltaici (tetto di spesa complessivo di 48.000 euro e massimo 2.400 euro per kW nominale di produzione) e di accumulo (limite di spesa complessivo 1.000 euro/kWh), ma la detrazione è subordinata alla cessione della quota di energia non-autoconsumata (quindi non sono inclusi i sistemi off-grid).

Il secondo è il confine numerico, difatti la detrazione si applica nella misura del 110 % ripartite in cinque quote annuali di pari importo. “Ma perchè potrei detrarre più di quanto spendo? ” questa è la domanda che molti si pongono, in realtà la ratio di tale decisione sta nel fatto che alcune spese facenti parte dell’intero ammontare sono detraibili in misura minore (intermediari, spese per eventuali prestiti, etc. ) e il 10% andrebbe a compensare tali spese per rendere l’operazione quasi a costo zero.

Il terzo confine è quello temporale, al momento le spese detraibili sono quelle che verranno sostenute dal contribuente dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Un punto fondamentale risulta la possibilità di cedibilità della detrazione, difatti la stessa può essere trasferita a terzi (banche, finanziarie, ESCO), con il vantaggio di non dover avere liquidità disponibile (si parla in media di circa 20.000 euro ad unità immobiliare per un intervento sull’ involucro).

Rimane un nodo cruciale da sciogliere per permettere effettivamente al condominio di usufruire di tali misure: l’usufruibilità per gli immobili non adibiti ad abitazione principale. Il comma 10 infatti escluderebbe di fatto dagli incentivi tutti gli immobili di proprietà di coloro che non abitano in condominio, ovvero le abitazioni in affitto. Risulta un nodo cruciale perchè in caso di approvazione dei lavori, gli importi da sborsare in carico risultano come già detto elevati (pochi dispongono di liquidità consistenti), ma soprattutto la quota di detraibilità dovrà essere uguale o inferiore alla capienza di detraibilità del contribuente, in caso contrario la differenza andrebbe persa: in sostanza se si pagano poche tasse l’operazione sarebbe insostenibile.

Auspichiamo che il legislatore prenda in considerazione al più presto questi aspetti non trascurabili, per permettere una piena fruibilità da parte del condominio degli incentivi, al fine di renderci in misura sempre minore dipendenti dalle fonti combustibili fossili.

Studio Cerello & Chesini © 2020

Assemblee al tempo del coronavirus: la nostra soluzione

Ad oggi il legislatore non si è espresso a riguardo, pur emanando provvedimenti in merito ai bonus per riqualificazione energetica e strutturale (sismabonus) e il tema delle assemblee condominiale rimane una zona grigia. Di fatto le assemblee, in quanto assembramenti, non sono possibili, ma la vita stessa del condominio dipende da esse. Gli stessi lavori incentivati da un lato, non possono essere finalizzati in quanto manca la possibilità formale di cristallizzare la volontà del condominio.

Ma dove il legislatore non è ancora intervenuto, deve esserci la possibilità per la piccola, ma pur sempre viva comunità condominiale di poter discutere e decidere riguardo tutti gli interventi assolutamente necessari, decisioni di fatto non procrastinabili in quanto comportanti una possibile diminuzione o interruzione di servizi essenziali.

Tale possibilità ci viene data dai mezzi informatici/telematici. Abbiamo pertanto deciso di effettuare le assemblee tramite la piattaforma gratuita Skype, che permette una conversazione contemporanea fino a 24 utenti (quindi sufficiente per la maggioranza delle assemblee) con la presenza in ufficio di un solo condomino, che verrà designato anticipatamente e che fungerà da presidente. E’ fondamentale però, perchè la cosa sia possibile legalmente, che all’interno del condominio tutti diano l’assenso a tale modalità di svolgimento e quindi, nel caso ci fossero limiti di qualsiasi natura che impedissero di utilizzare tale piattaforma anche per un solo condòmino, tale soluzione non è attuabile.

Qualche ora prima dell’assemblea, plausibilmente la mattina del giorno stesso, per le assemblee pomeridiane, si svolgerà una prova in modo che tutti possano verificare la qualità audio/video della conversazione e qualora emergessero problematiche tecniche si avrebbe in tal caso margine temporale per la loro risoluzione.

Vi prego quindi di scaricare l’applicazione disponibile per computer (Windows, MacOS, Linux) oppure dispositivo mobile (Android, iOS) che richiede un semplice account di posta elettronica attivo il quale può essere usato come nome utente. Quindi per poter presenziare virtualmente all’assemblea è sufficiente un semplice smartphone e una connessione internet, vuol dire in sostanza che l’unica cosa che serve è la volontà.

Questo è il link dove troverete l’applicazione https://www.skype.com/it/, mentre per i dispositivi mobili dovrete installarla dal gestore pacchetti del sistema operativo mobile (GooglePlay per Android e AppStore per iOS).

Quarantena di cultura

Amici condòmini, il momento difficile ci impone una grande responsabilità, stare a casa in questo momento è un obbligo morale e di legge, ma può essere l’occasione oltre che per riflettere, anche per dedicare dei momenti per noi, sia per crescere con delle buone letture che riempiendo il nostro animo con l’arte. Digital Concert Hall è la piattaforma di streaming della Berliner Philarmoniker, orchestra che non ha bisogno di presentazioni, che visto le circostanze ha deciso di rendere gratuita per un mese, la fruizione di tutti i contenuti, parliamo di concerti di centinaia di compositori e con i migliori solisti e direttori d’orchestra. Per accedervi basterà cliccare sul sottostante link, che scadrà il 31 marzo e poi il riquadro “Redeem Voucher” che vi porterà alla pagina di registrazione/login:

https://www.digitalconcerthall.com/en/tickets?utm_medium=email&utm_campaign=DCH-Newsletter%2017032020%20%20Bestandskunden%20%20EN&utm_content=DCH-Newsletter%2017032020%20%20Bestandskunden%20%20EN+CID_983d8b24ed5529f878684206d872348e&utm_source=Email%20Newsletter&utm_term=REDEEM%20VOUCHER

Il nuovo bonus facciate

Considerazioni preliminari

Il 30 dicembre 2019 nella Gazzetta Ufficiale  del è stata pubblicata la legge 160 del 27 dicembre 2019 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”. Nel merito, il provvedimento introduce per il 2020 una detrazione del 90% per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici (“bonus facciate” – art 1, commi 219-224). Il bonus consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. Gli interventi che godono del beneficio riguardano esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Definizione di facciata

La facciata di un edificio è intesa come, l’insieme delle linee architettoniche e delle strutture ornamentali che lo caratterizzano. Sostanzialmente, è la superficie esterna verticale dello stabile che si affaccia sulla pubblica via e comprende elementi architettonici, come i cornicioni, le colonnine, i fregi e tutte quelle decorazioni che costituiscono ornamento all’edificio. La manutenzione della facciata del condominio è da considerarsi un intervento conservativo dello stabile (res condominiale), sia per ragioni di estetica che per il mantenimento in efficienza di quella parte dell’edificio che riguarda tutti i condòmini, compresi quelli dei piani interrati facenti parti dello stesso edificio.

Beneficiari del provvedimento

La detrazione sulle spese di ristrutturazione può essere beneficiata da tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che possiedono o detengono l’immobile. Oltre che dai proprietari, il Bonus può essere quindi richiesto da: nudi proprietari o titolari di un diritto reale di godimento (usufruttuari, locatari o comodatari).

Pagamento delle opere

 Il pagamento delle spese detraibili, pena l’inammissibiltà al beneficio, dovrà essere disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti: la causale del versamento; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Maggioranze assembleari for dummies

La maggioranza è intesa comunemente, nell’ambito decisionale, come la maggioranza delle persone che esprimono una decisione omogenea sul totale dei presenti, formalmente essa si quantifica nella metà più uno del totale dei partecipanti.

La necessità di distinguere varie tipologie di maggioranze nasce dalla natura stessa delle delibera a cui pervenire. Difatti nel caso specifico del condominio, ogni condòmino possiede un certo peso nel voto datogli dalla caratura millesimale e questo aspetto viene preso in considerazione per la determinazione del cosiddetto quorum, ovvero la quantità limite al di sotto della quale l’assemblea non può costituirsi (quorum costitutivo) e deliberare (quorum deliberativo), per una data tipologia di delibera. Il quorum in qualche modo stabilisce la quota minima di rappresentanza.

Comunemente si distinguono, in ambito condominiale, le tipologie di maggioranze in: semplice, qualificata, assoluta.

La maggioranza semplice è utilizzata per le delibere di ordinaria amministrazione i cui limiti non sono prestabiliti a norma di legge oppure non stabiliti in regolamenti di natura contrattuale, ad esempio: l’incarico ad una ditta per la manutenzione ordinaria o la pulizia, ma con la legge di bilancio in merito di riqualificazione energetica è stata estesa la possibilità di deliberare utilizzando questo tipo di maggioranza. Nel caso di un’assemblea che delibera a riguardo in seconda convocazione risulta quindi in un totale di rappresentanza, ovvero la somma dei millesimi degli intervenuti (compresi i deleganti), di almeno un terzo del valore totale (333,33 millesimi) e la maggioranza di questi, ovvero quella comunemente intesa come maggioranza delle teste.

Per maggioranza qualificata si intende, la maggioranza espressa nell’art.1136 del cod.civ. . Quella più comune è quella formalizzata al comma 2, ovvero: Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la meta’ del valore dell’edificio. Sempre nello stesso articolo, sottoposto a revisione dalla legge 220/12, si fanno gli opportuni rimandi al 1117ter per quanto riguarda la modifica della destinazione d’uso delle parti comuni, al 1120 per le innovazioni oppure al 1122 per opere ad uso privato sulle parti comuni.

La maggioranza assoluta (sul valore totale, ovvero 500 millesimi) è necessaria per deliberare invece sul distacco dall’impianto di riscaldamento dal quale derivino notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini, oppure innovazioni che rendano porzioni di parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condòmino.

Nel caso dell’unanimità, chiaramente la tipologia di maggioranza gerarchicamente più importante, la stessa si rende necessaria in poche occasioni come ad esempio per la modifica del regolamento condominiale, nel caso esso sia di natura contrattuale.

Il Supercondominio

Perché venga in essere il supercondominio è sufficiente anche un solo bene o servizio in comune, così come sancito dalla Cassazione, con la sentenza n. 2279/2019. Per bene o servizio comune si intende a titolo esemplificativo e non limitativo: un cortile, un’autorimessa o un generatore di calore. Nella suddetta sentenza si faceva presente, infatti, che la sussistenza di servizi o beni comuni a più condomìnii autonomi dà luogo ad un supercondominio, il quale risulta distinto ed autonomo rispetto ai singoli condomini che lo compongono e che si forma “ipso iure et facto” ove il titolo non disponga differentemente. Risulta quindi necessaria, in forma separata, la gestione e amministrazione delle parti comuni tra i diversi condòmini, in quanto il supercondominio integra un condominio distinto da parte di un Amministratore nominato da una assemblea ad hoc alla quale hanno titolo per partecipare, tutti i proprietari delle unità presenti nel complesso.

Competenze in via giudiziaria

La competenza degli amministratori di ciascun condominio di compiere gli atti indicati dagli articoli 1130 e 1131 del Codice civile (ruolo e compiti dell’Amministratore) si manifesterebbe nella facoltà di agire o resistere in giudizio soltanto con riferimento ai beni comuni all’edificio amministrato e non per quelli facenti parte al supercondominio, che deve invece essere gestito in modo indipendente, la sentenza recita infatti: «Qualora non sia stato nominato l’amministratore del supercondominio, la rappresentanza processuale passiva compete, in via alternativa, ad un curatore speciale nominato a norma dell’art. 65 disp. att. c.c. o al titolare di un mandato ad hoc conferito dai comproprietari. In mancanza occorre convenire in giudizio tutti i titolari delle porzioni esclusive ubicate nei singoli edifici».

L’importante ruolo dell’amministratore di condominio

Tra le delibere alle quali l’assemblea condominiale è chiamata a deliberare vi è quella della nomina del suo amministratore. Tra il condominio e l’amministratore si instaura quindi un rapporto contrattuale, come espressamente esplicitato dall’articolo 1129, comma 15, del del Cod.Civ..

L’assemblea condominiale, inoltre, qualora non si ritenga soddisfatta dell’operato del proprio amministratore, ovvero nel caso in cui quest’ultimo non adempia ai suoi doveri o, semplicemente, nel caso i condomini decidano di affidare la gestione ad altro amministratore, con la stessa maggioranza richiesta per la nomina, si può procedere senza che debba sussistere una giusta causa, alla revoca dell’amministratore.

A seguito dell’entrata in vigore della legge 220/2012, si formalizzano tutta una serie di doveri e linee operative alle quali l’amministratore deve attenersi con diligenza, durante l’espletamento dell’incarico, nonchè l’obbligo di provvedere alla propria formazione e aggiornamento professionale.

La prima norma in ordine logico è l’art. 1129 del Codice civile che, oltre a disciplinare la nomina e la revoca dell’amministratore di condominio, individua anche una responsabilità “per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato“.

Fondamentale risulta poi, l’art. 1130, il quale elenca, tra le attribuzioni dell’amministratore, l’obbligo di eseguire gli adempimenti fiscali, di tenere i registri (elencati ai numeri 6 e 7 del medesimo articolo), di conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione, di redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro 180 giorni.

Il successivo art. 1131 del Codice civile, comma quarto, prevede per l’amministratore che non adempiesse a quest’obbligo la revoca e il risarcimento dell’eventuale danno.

Tuttavia, le incombenze a carico dell’amministratore, oltre ad essere indicate nel del Codice civile, sono previste anche in numerose leggi speciali, come ad esempio: in materia di certificazione energetica, di bonifica dall’amianto, di prevenzione incendi e la manutenzione degli impianti, responsabilità condivisa e trasferita per competenza ai relativi professionisti incaricati.

Risulta chiaro che l’inosservanza dei doveri posti a carico dell’amministratore pone per lo stesso una responsibilità sia di tipo civile, che di tipo penale, qualora si siano prefigurati non solamente comportamenti illeciti, ma anche nel caso di gravissime negligenze.

E’ palese come vi siano elencati dalla legge tutta una serie di obblighi anche molto importanti sotto il profilo di responsabilità, non prevedendo in alcun modo i diritti e la regolamentazione di una professione, che richiede conoscenze inter-disciplinari (diritto civile, normativa tecnica di riferimento, gestione fiscale, psicologia, etc.), nonchè altissima integrità.

Si profilano tout court diverse problematiche, non solo morali nei confronti di lavoratori e quindi contribuenti per niente tutelati, ma anche conflitti di natura Costituzionale:

  • l’art. 35 della Costituzione Italiana sancisce infatti ” La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”, non risulta chiaro però come, sancendo doveri e obblighi, si escluda il diritto alla malattia, maternità, al riposo. Si ponga come esempio i casi di amministratori revocati perchè non reperibili di domenica, o per una comune influenza.
  • importante risulta anche l’art. 3 tra i doveri “della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”. Tale articolo può essere inquadrato nella mancanza di regolamentazione della professione per quanto riguarda ad esempio i compensi minimi, così com’è invece per tutte le altre professioni. . Tale mancanza apre le porte infatti, ad una gara al ribasso a discapito della professionalità e della dignità della persona.

A mio avviso tale mancanza di tutela deriva in sostanza da una mancanza di rappresentanza a livello politico da parte delle varie associazioni che raggruppano gli Amministratori di Condominio Italiani, una mancanza di voce che si ripercuote poi sulla professione e quindi su buona parte dell’esistenza di decine di migliaia di persone. E’ compito quindi delle varie associazioni conquistare la credibilità necessaria allo sviluppo della professione.

UNI 10200: un breve excursus e casi particolari

Successivamente all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, le spese di riscaldamento, come disposto dispone dal Dlgs 102/2014 (articolo 9, comma 5, lettera d) sono da ripartire tra i singoli condòmini in base ai criteri stabiliti dalla norma Uni 10200.

La norma, si basa sul principio cardine secondo il quale ciascun utente deve pagare in relazione all’effettivo consumo, ma la ratio risulta di fatto più “nobile”, in quanto ha come scopo ultimo la riduzione di emissione di gas serra da parte degli impianti di riscaldamento, principale fonte di emissione di CO2.

La disposizione risulta  inderogabile, ovvero non può essere messa in discussione da un regolamento condominiale di natura contrattuale, né tantomeno essere modificata dall’assemblea di condominio.

Consumo volontario ed involontario

Il totale del costo per il riscaldamento condominiale viene ora diviso in prelievo volontario, connesso all’effettivo consumo, e in costo involontario derivante dalle perdite e dalle inefficienze dell’impianto.

La quota di consumo involontario viene computata in sede di diagnosi da parte di un termotecnico, valutando in modo analitico il sistema di produzione (caldaia) e di distribuzione (tubazioni/montanti) e quindi sintetizzata nella nuova tabella di riscaldamento.

La quota volontaria può essere calcolata in modo esatto (diretto) mediante l’applicazione di contatori di calore per ogni appartamento, ma la gran parte degli impianti è strutturata a montanti pertanto l’apposizione di contacalorie risulta poco economica. In questi casi si utilizza la cosiddetta contabilizzazione indiretta, mediante l’applicazione di ripartitori sui singoli termosifoni, i quali registrano la temperatura di questi ultimi nel tempo, misurazioni che vengono poi parametrizzate dal tecnico secondo la tipologia di radiatore (numero di elementi, materiale, etc.) per ottenere un numero che ci indica con buona approssimazione il reale consumo di calore.

Se lo stesso generatore, oltre che al riscaldamento, è adibito alla produzione di acqua calda sanitaria, bisogna stabilire la quantità di energia prodotta a tal fine. In questi casi la miglior soluzione è installare due contatori generali che misurino l’energia utilizzata per il riscaldamento e i consumi di acqua calda sanitaria.

Esclusione dalla norma

Esistono comunque dei casi in cui non è tecnicamente possibile applicare la norma Uni 10200, o il suo utilizzo è sperequato in termini di costi rispetto all’obiettivo del risparmio energetico.

Come previsto dal Dlgs 141/2016 (che ha modificato, sul punto, il Dlgs 102/2014), questo si verifica quando «siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l’edificio polifunzionale superiori al 50 per cento».

Quindi in presenza di una relazione tecnica che attesti tale differenza di fabbisogno termico, l’assemblea può decidere di suddividere le spese attribuendo almeno il 70% di consumo volontario e ripartendo la restante percentuale in proporzione alla superficie, alla cubatura o al valore (millesimi di proprietà).

La maggioranza in assemblea

In presenza di una prestazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le delibere possono essere assunte con la maggioranza degli intervenuti e almeno 333 millesimi (articolo 26, comma 2, della legge 10/1991).

Anche se vi è un orientamento giurisprudenziale il quale considera che, visto il carattere inderogabile della norma, non è necessaria alcuna delibera, e l’assemblea si limiterà a votare (con la maggioranza semplice) l’affidamento dell’incarico al tecnico che andrà a compilare la relazione tecnica sulle eventuali differenze di fabbisogno termico.

Resta sempre e comunque fermo il diritto del condomino a impugnare il voto dell’assemblea che approva il rendiconto usando un criterio di riparto delle spese ritenuto illegittimo.

Nuove disposizioni interne per i versamenti delle rate condominiali

Gentile condomina/o, vista la presenza di offerte da parte delle banche di conti correnti con bonifico on-line a costi irrisori e con alta facilità di utilizzo, consci inoltre, dell’inquinamento prodotto dagli spostamenti necessari per effettuare i pagamenti e per il successivo trasferimento verso la banca, che si stima per i soli condomini da noi gestiti, in circa 4 tonnellate di CO2 emessa in atmosfera ogni anno, siamo a comunicare che a partire dal 1 novembre 2018 non sarà più possibile versare le rate condominiali presso lo studio dell’amministratore.

Tutti i versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico.

Gli over 70 non dovranno preoccuparsi, saranno comunque accettati gratuitamente i versamenti nel caso gli stessi venissero effettuati da persone con almeno 70 anni compiuti, o nel caso di handicap che non permetta o limiti l’uso del computer o dello smartphone, in caso contrario sia per i contanti che per gli assegni dovranno essere imputate delle spese di gestione e trasferimento versamento aggiuntive di 4 euro per ogni versamento, che saranno in parte devoluti per progetti di riforestazione in Italia e nel mondo.